PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie; inoltre, l'articolo 1 dispone la proroga, per un termine estremamente breve (il solo mese di gennaio del 2008), del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, proroga che, nella maggior parte dei precedenti interventi di analogo tenore, è stata invece disposta con provvedimenti d'urgenza ad hoc;

                al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati - secondo una modalità legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con cadenza annuale o semestrale (con i decreti-legge n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005 n. 173 e n. 300 nel 2006) - il provvedimento in esame accompagna, in misura ancora più ampia di quanto avvenuto in passato, una notevole mole di disposizioni di natura finanziaria volte a correggere ovvero a completare o integrare la stessa legge finanziaria; siffatta modalità di produzione normativa configura un uso atipico della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi che sarebbero potuti essere quanto meno limitati ove si fosse proceduto a collocare in un diverso provvedimento le disposizioni non afferenti alla mera proroga di termini legislativi;

                interviene, in numerosissimi casi, a posporre l'efficacia ovvero ad integrare e modificare disposizioni adottate in tempi recentissimi, sia con il decreto-legge collegato alla manovra finanziaria del 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222, che con la stessa legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007); la circostanza che, nella maggior parte dei casi, si interviene sul testo di quest'ultima legge senza procedere ad un'espressa modificazione del testo appare una modalità di produzione del diritto non rispondente ad esigenze di chiarezza, di certezza del diritto e di semplificazione dell'ordinamento vigente, anche in considerazione del fatto che tali modifiche implicite vengono apportate su una disciplina pubblicata in Gazzetta Ufficiale anteriormente al presente decreto ma entrata in vigore successivamente;

 

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                dispone all'articolo 2, comma 3, la proroga al 2012 di un termine la cui scadenza è fissata nel 2009, di cui tuttavia nella relazione illustrativa si motiva l'urgenza dell'intervento, così da superare i dubbi di piena rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                reca inoltre, all'articolo 2, comma 4, una disposizione che incide su una fonte normativa di rango non legislativo;

                reca talune rubriche non pienamente rispondenti al contenuto dell'articolo (ad esempio, l'articolo 50, che non reca esclusivamente interventi a favore dei perseguitati politici e razziali, bensì anche - ai commi 1 e 2 - modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 175, sulla salvaguardia del patrimonio culturale ebraico);

                la tecnica della novellazione - pur non conforme in molti casi a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare talvolta comunque coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una più agevole comprensione della mera volontà di prorogare termini legislativi; non si riconnettono tuttavia a tale logica numerose modifiche frammentarie di disposizioni di natura sostanziale (ad esempio, agli articoli 18, comma 1, lettera a); 28, comma 10; 30, comma 2; 37, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere a) e b); 41; 42, comma 2; 47, comma 1; 48);

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprima l'articolo 2, comma 4 - volto a prorogare un termine riguardante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie della Difesa, contenuto nel regolamento di organizzazione (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 6, comma 2 - che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

 

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e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34 - si chiarisca il richiamo a tale ultima disposizione, in quanto essa reca un principio e criterio direttivo riferito ad una delega il cui termine di esercizio è scaduto il 30 marzo 2007, nel rispetto del divieto, statuito dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, per il Governo di conferire deleghe legislative mediante decreto-legge, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni come novelle della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

            a) l'articolo 11 che trasforma, con decorrenza dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare istituita con l'articolo 2, comma 356, in Agenzia;

            b) l'articolo 15, che sposta al 1o luglio 2008 l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di arbitrati (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22);

            c) l'articolo 17, comma 2, che proroga al 15 dicembre 2008 il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, in materia di trasporto ferroviario;

            d) l'articolo 23, che nel differire al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle «modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione» sospende gli effetti della disposizione recata dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008;

            e) l'articolo 27 che incide sulla disciplina concernente la possibilità per le regioni di procedere al riordino dei consorzi di bonifica, già oggetto dell'articolo 2, commi 36 e 37;

            f) l'articolo 29, comma 7, che esclude l'applicazione del limite annuale di cui al comma 53 dell'articolo 1 ai contributi per l'acquisto di veicoli ecologici previsti o prorogati dal medesimo articolo 29;

            g) l'articolo 36, comma 3, che integra, prima della sua entrata in vigore la novella introdotta dall'articolo 1, comma 144, nell'ambito del decreto legislativo n. 462 del 1997, in materia di riscossione;

            h) l'articolo 42, che al primo comma subordina al parere della Banca centrale europea l'applicazione della disciplina contenuta

 

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dall'articolo 2, comma 39, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria;

            i) l'articolo 45, che integra i contenuti dell'articolo 3, comma 5, in materia di destinazione del 5 per mille;

            analogamente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 5, comma 2 (che proroga il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14, in materia di servizi aggiuntivi per il patrimonio culturale) come novella del citato decreto-legge n. 159 del 2007;

            all'articolo 20 - che statuisce un regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato di tale richiamo normativo precisando, in particolare, se il regime opzionale applicabile in via transitoria - in alternativa alle future nuove norme tecniche delle costruzioni (cui si riferisce l'articolo 20, che non risultano ancora adottate) - sia quello dettato dalle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 oppure la normativa ad esso previgente (di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974);

            all'articolo 23 - ove si proroga al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle modificazioni apportate all'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 159 del 2007, «successive alla data di entrata in vigore» della relativa legge di conversione, ovvero quelle disposte dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'abrogazione del citato comma 444, atteso che lo spostamento al 1o gennaio 2009 della sua applicazione appare precludere la possibilità che la novella stessa possa dispiegare i propri effetti».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto, osservato che l'articolo 14 del decreto-legge, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, proroga fino al 30 giugno 2008, nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2007;

            rilevato che il nuovo termine del 30 giugno prossimo è stato individuato in considerazione che l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevede che le disposizioni dell'ordinamento

 

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giudiziario in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del predetto decreto, la cui decorrenza è individuata dall'articolo 247 nel 2 giugno 1999;

            evidenziata la ristrettezza dei tempi necessari per poter approvare entro il 2 giugno 2008 (termine di cui all'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998) ovvero entro il 30 giugno 2008 (termine di proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge) la riforma organica della magistratura onoraria, ritenendo quindi che, qualora fosse confermato il termine del 30 giugno 2008, si configurerebbe fin d'ora l'esigenza di una nuova proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scadrà il 30 giugno 2008;

            ritenuto pertanto necessario posticipare, da un lato, di ulteriori due anni il termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 1998, e, dall'altro, di un ulteriore anno e sei mesi, rispetto a quello previsto dall'articolo 14 del decreto-legge, il termine entro il quale è prorogato l'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2007,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 14 del decreto-legge le parole: «30 giugno 2008» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» nonché sia aggiunto un comma volto a sostituire nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 le parole: «nove anni» con le seguenti: «undici anni».

        

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 3324, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

 

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            manifestata perplessità sul piano della tecnica legislativa, per quanto concerne la reiterata scelta dello strumento di un decreto-legge contenente norme di proroga di termini in questioni afferenti a materie del tutto disomogenee,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            premesso che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge appaiono non correttamente formulate;

            valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge sostituire le parole: «sul quale Fondo confluiscono», con le seguenti: «sul quale confluiscono, in apposito Fondo,» conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma del citato articolo 1, sostituire le parole: «sulla predetta missione» con le seguenti: «sul predetto Fondo».

        


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

 

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legge n. 3324, di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga, rispettivamente dal 31 marzo al 31 luglio, e dal 28 febbraio al 15 marzo, dei termini per la presentazione del modello 770 semplificato e del modello CUD, al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti interessati a tali scadenze, i quali, anche a seguito delle modifiche normative in materia recentemente intervenute, sono tenuti ad altri numerosi e gravosi adempimenti tributari, che rischiano di pregiudicare la loro possibilità di rispettare tutte le scadenze cui sono chiamati;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 27 del decreto-legge con il disposto dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, specificando che rimane salva la possibilità, per le Regioni, di procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica;

            c) con riferimento all'articolo 36, comma 1, il quale sopprime, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che il versamento di tale acconto, in base alla normativa vigente in materia, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 dicembre, laddove la soppressione dell'obbligo è intervenuta il 31 dicembre;

            d) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 36, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei tributi, già oggetto di modifiche ad opera della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali disposizioni.

        


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini

 

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previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 12, appare necessario prevedere che la normativa previgente per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia continui ad applicarsi fino al completo espletamento delle procedure concorsuali bandite dalle università tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 248 del 2007 e il 30 giugno 2008;

            2) all'articolo 13, risulta altresì necessario sopprimere la norma che prevede che i ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze abbiano la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica;

            3) appare necessario non sopprimere l'Unione accademica nazionale;

        e con la seguente osservazione:

            appare auspicabile che le agevolazioni relative alle prestazioni di servizi connesse con gli spettacoli teatrali possano essere applicate anche alle prestazioni cosiddette tecniche e che l'agevolazione IVA per le prestazioni artistiche si applichi in ogni forma di contratto, con o senza intermediario.

        


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

 

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            osservato che il provvedimento prospetta il differimento di alcuni termini in scadenza, il cui spostamento è ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni;

            considerato, pertanto, che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione;

            rilevato, tuttavia, che - pur prendendo atto dell'inevitabilità di talune delle proroghe in questione, che si rendono necessarie in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative in atto - è opportuno che il Governo realizzi ogni possibile sforzo per procedere, in tempi rapidi, all'adozione di tutti quei provvedimenti che rendano applicabili le disposizioni differite o prorogate, anche per non lasciare nell'incertezza gli addetti ai lavori e gli operatori del settore, oltre che per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria che, in numerose materie, richiederebbe l'individuazione di soluzioni definitive;

            sottolineata, inoltre, l'esigenza di apportare talune modifiche migliorative al testo del provvedimento, per far fronte alle questioni problematiche sollevate da alcuni articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, gli articoli 15, 20, 23 e 31;

            considerata la disponibilità del Governo, espressa nel corso della seduta della VIII Commissione, ad accogliere - in particolare - le condizioni relative agli articoli 30 e 31,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) occorre chiarire la portata della disposizione in tema di arbitrati recata dall'articolo 15, in considerazione del fatto che l'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce le medesime sezioni specializzate;

            b) considerato che non si è ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni, occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni,

 

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trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria e - in particolare - il regime opzionale applicabile;

            c) al fine di salvaguardare le legittime aspettative di quelle amministrazioni pubbliche che hanno già perfezionato gli accordi di programma per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, all'articolo 23 sia aggiunto, dopo il comma 1, un comma del seguente tenore: «Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991»;

            d) con riferimento alla materia dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, su cui interviene la proroga di cui all'articolo 30, si tenga conto - in sede di riforma del funzionamento dei sistemi collettivi di gestione (che costituisce, peraltro, oggetto di un'apposita norma di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria 2007) - dell'esigenza di attribuire esplicitamente a tali soggetti compiti e responsabilità di informazione del pubblico, in analogia con la corrispondente funzione svolta da altri consorzi di recupero operanti nel settore dei rifiuti;

            e) occorre, inoltre, che le Commissioni di merito valutino la soppressione dell'articolo 31, che prolunga l'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, considerato anche che tale Commissione - istituita sin dal 1995 - non ha prodotto risultati

 

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di particolare rilievo e che, allo stesso tempo, l'evoluzione normativa consente di svolgere i medesimi compiti con strumenti e procedure ordinari;

      e con le seguenti osservazioni:

            1) in relazione all'esigenza di introdurre misure capaci di rendere effettiva l'applicazione della disciplina in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di scoraggiare il continuo ricorso al conferimento in discarica, si intervenga sul termine di cui all'articolo 1, comma 166, della legge finanziaria per il 2008, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2008, l'applicazione della disciplina relativa alle discariche di rifiuti; in particolare, occorre individuare specifiche misure per incentivare - anche sotto il profilo fiscale ed economico - la raccolta differenziata e per penalizzare, al contempo, il conferimento dei rifiuti «tal quali» in discarica;

            2) considerato che il decreto-legge n. 180 del 2007, al termine dell'iter parlamentare di conversione in legge, ha fatto emergere il problema della possibile difficoltà delle amministrazioni pubbliche nel concludere entro il 31 marzo 2008 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si verifichi la possibile introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni al citato decreto-legge n. 180, dirette a facilitare un corretto percorso di attuazione della disciplina comunitaria in materia, salvaguardando altresì la funzionalità complessiva del sistema;

            3) valutino le Commissioni di merito la possibile introduzione di ulteriori disposizioni di completamento delle varie misure per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi ferroviari locali, proseguendo in particolare nel finanziamento, già previsto - per la prima tranche - dalla legge finanziaria per il 2008, del cosiddetto «piano mille treni per i pendolari», atteso che lo stesso Governo ha sempre sottolineato come un suo obiettivo principale in tema infrastrutturale consista nel creare un «sistema di rete» del trasporto nazionale, in una logica di riequilibrio dei modi di trasporto, garantendo una mobilità sostenibile a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale, con incentivi alla mobilità di breve e media percorrenza, in particolare quella dei numerosi pendolari che ogni giorno si spostano nel Paese;

            4) al fine di assicurare una adeguata formazione tecnica per gli operatori del settore edilizio, si verifichi, infine, la possibilità di disporre una proroga del termine, attualmente fissato al 23 febbraio 2008, per ultimare la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, ai sensi dell'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 del 1994, considerato che l'elevato numero di domande di formazione già presentate dalle imprese non potrà essere soddisfatto nel predetto arco temporale.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3324, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che, pur concordando in via generale sulla necessità di intervenire con urgenza in merito alle proroghe di cui al provvedimento, esse mettono comunque in luce un problema sottostante alla generale azione del Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni competenti, in relazione all'articolo 4, l'opportunità di formulare la novella legislativa in modo da fissare un nuovo termine per l'adozione del decreto interministeriale che non risulta ancora emanato;

            b) in relazione all'articolo 48, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di formulare la novella legislativa con maggiore chiarezza, per eliminare possibilità di dubbi in relazione sia alla sussistenza del meccanismo della riassegnazione annuale delle somme derivanti dalle sanzioni dell'Autorità dal Ministero dell'economia e delle finanze all'apposito Fondo del Ministero dello sviluppo economico, sia alla permanenza nell'ambito del suddetto Fondo delle somme già assegnate, e non impegnate, nel corso dell'anno 2007.

        

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            considerata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

            rilevato che il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'unificazione delle richiamate Casse di previdenza è ormai scaduto e, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, l'adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all'emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega;

            considerata altresì la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che proroga al 30 settembre 2008 il termine, già previsto per il 30 settembre 2007, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che deve comunque intervenire dopo la stipula di un accordo aziendale o territoriale, se nell'azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

            rilevata l'assenza di un'evidente motivazione della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che produce effetti anche sui termini di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, di cui al comma 1195 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché effetti sospensivi ai fini dell'attività ispettiva in materia oggetto della regolarizzazione ai sensi del comma 1198 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

            considerato che: l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2008-2010 di piani per la progressiva stabilizzazione di specifiche tipologie di personale flessibile (personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi) in possesso di

 

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determinati requisiti; peraltro, il comma 96 prevede che, con apposito DPCM, si stabiliscano le condizioni che conducano all'assimilazione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, dei lavoratori con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal medesimo comma 94, ai fini dei menzionati piani per la stabilizzazione; inoltre, il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;

            ritenuto che appare incongruo, al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, limitare solamente al personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle varie tipologie di lavoratori flessibili che possono essere stabilizzati sulla base dei piani di cui al comma 94, la possibilità di vedersi prorogare il relativo rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, dal momento che tale limitazione potrebbe ingiustamente penalizzare gli altri lavoratori flessibili,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 che proroga il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, da ritenere comunque prodromica all'esercizio della delega al Governo per l'unificazione delle due Casse, il cui termine è scaduto;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, di cui all'articolo 7, comma 2, che eventualmente potrebbe essere prevista solo per i rapporti di lavoro definiti da accordi stipulati successivamente al 30 settembre 2007;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 24, recante disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato di specifiche amministrazioni, di introdurre una ulteriore disposizione volta a prevedere, all'articolo 3, comma 95, della legge

 

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finanziaria per il 2008, l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi, anche ai fini della stabilizzazione, non solo del personale assunto con contratto a tempo determinato, ma anche di altre tipologie di lavoro flessibile.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 3324, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            valutate positivamente le norme in esso contenute, ed in particolare quelle relative agli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN, al meccanismo del pay-back per le aziende farmaceutiche, alla possibilità per il Ministero della salute e per l'AIFA di conoscere le dinamiche del mercato farmaceutico, alla prosecuzione delle attività di cura e di ricerca della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia (IME), al personale medico del Ministero della salute, alla reversibilità della pensione in favore delle persone diversamente abili che svolgono una attività lavorativa con finalità terapeutica;

            considerato che le norme previste contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica unitamente all'esigenza di consolidare le forme di tutela in favore dei cittadini e delle persone diversamente abili,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3324, «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre

 

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2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            rilevato che il decreto-legge n. 248 del 2007 è entrato in vigore il 31 dicembre 2007 e quindi prima della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), entrata in vigore il 1o gennaio 2008;

            considerata la necessità di migliorare la formulazione di alcune disposizioni del decreto-legge, al fine di evitare che, in base alle regole sulla successione delle norme nel tempo, si producano effetti normativi non rispondenti alla effettiva volontà del legislatore,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) l'articolo 27 sia integrato con la previsione dell'abrogazione dei commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non esclude la possibilità per le regioni di procedere alla loro soppressione;

            2) il comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia integrato nel senso di prevedere che la riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al medesimo comma non opera nei confronti dei rappresentanti dell'utenza che svolgono tale funzione a titolo gratuito;

            3) si segnala l'esigenza di introdurre le opportune modifiche alla disciplina del credito di imposta per la internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, prevista dai commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che è stata oggetto di osservazioni della Commissione europea e per la quale, nel corso delle trattative, è stato concordato un nuovo schema applicativo che sarebbe accettabile dalla Commissione stessa; in particolare, si tratterebbe di escludere il cinquanta per cento del valore degli investimenti, per lo più pubblicitari, in attività dirette in altri Stati membri o paesi terzi dalla base imponibile del reddito d'impresa, escludendo dal beneficio tutte le spese pubblicitarie su prodotti specifici e, per quanto attiene alle grandi imprese, le spese per pubblicità e partecipazione a fiere, fatta eccezione per il regime de minimis;

            4) si sottolinea la necessità dell'accorpamento della Buonitalia Spa all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, al fine di semplificare e razionalizzare l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla promozione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani e per ridurne i costi;

 

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            5) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini in materia di agevolazioni fiscali per il settore ittico;

            6) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini relativi all'assunzione degli oneri di gestione di sistemi di rilevazione satellitare (blue-box).


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            sottolineato, in particolare, come l'articolo 42, comma 2 del provvedimento introduca opportunamente il parametro del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa nella normativa di riforma della Banca d'Italia e delle altre autorità indipendenti, prevista dall'articolo 3, comma 45, della legge finanziaria per il 2008,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo ha in più

 

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occasioni adottato al fine di fissare una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e valutato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da norme recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

            rilevato che il testo, recante previsioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali;

            rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori, quali la tutela della salute, il governo del territorio, i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            considerato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali sono tenuti a provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per poter beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, e segnalato che a tale scopo anche diverse regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui ambito di applicazione rientrano i locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;

            evidenziate le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del testo, recanti disposizioni aventi ad oggetto, rispettivamente, le tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, nonché la proroga degli effetti di talune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale;

            considerato l'articolo 17 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di consentire il completamento delle prescritte procedure che prevedono l'acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni;

 

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            rilevato quanto statuito dall'articolo 20, che estende la disciplina transitoria prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche relative agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, in conformità alle indicazioni avanzate al riguardo dalla Conferenza unificata;

            valutate le previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del provvedimento, in cui, rispettivamente, si riapre il termine entro il quale il personale dei consorzi agrari avrebbe potuto essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali e si differisce il termine per la definizione del piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché si definisce il nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni;

            rilevato l'articolo 28 del testo, che differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni, e che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità ed i termini per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità;

            considerata, ai sensi dell'articolo 30 del provvedimento, la previsione che demanda ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori; valutato inoltre l'articolo 33, che differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari;

            rilevato il contenuto dell'articolo 40 del testo, che rinvia al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002; dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l'accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 258 del Testo unico degli enti locali; dispone altresì l'erogazione di contributi

 

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tesi al definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all'articolo 268-bis del Testo unico degli enti locali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4 del testo, una clausola generale di coordinamento delle previsioni ivi contemplate con le disposizioni recate da leggi regionali nella medesima materia ed in relazione alle misure e risorse attivate per consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali ed edifici in cui si svolge attività commerciale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dagli articoli 26 e 27 del provvedimento, aventi ad oggetto il piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché la fissazione del nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 28 del testo, che l'acquisizione, in capo alle regioni interessate, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., debba avvenire mediante contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che le predette società conservino l'equilibrio economico e finanziario.

 

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